la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In  relazione  alle  scelte  organizzative  operate  con  la legge
regionale 21  maggio  1985,  n.  58  ed  in  attuazione  dell'accordo
decentrato  previsto  dal 3 comma dell'art. 40 della legge regionale
26 aprile 1984, n. 35, nell'ambito della quinta qualifica  funzionale
di   "Collaboratore   professionale"   sono   istituiti   i   profili
professionali con  le  dotazioni  organiche  fissate  nella  allegata
tabella A.