la seguente legge: Art. 1. In relazione alle scelte organizzative operate con la legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 ed in attuazione dell'accordo decentrato previsto dal 3 comma dell'art. 40 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, nell'ambito della quinta qualifica funzionale di "Collaboratore professionale" sono istituiti i profili professionali con le dotazioni organiche fissate nella allegata tabella A.